INFORMATIVA PRIVACY – Policy Estesa – dell’Associazione AnalisiBanka APS
Informativa ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, relative Comunicazioni agli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 23, 34, 38 e 77, 78 e 79 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai sensi degli articoli 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies del D.lgs. 101/2018
L’Associazione dei Professionisti di Banca AnalisiBanka è una libera associazione apolitica e senza scopo di lucro. Svolge principalmente le sue attività nei confronti dei soci, con finalità di natura culturale, per promuovere lo studio e la formazione relativa all’attività e la gestione delle banche.
I titolare del trattamento dei dati dell’Associazione dei Professionisti di Banca è il Presidente (Dott. Marco Ferfoglia Tel. 338.2501481 Mail: amministrazione@analisibanka.it PEC: analisibanka@pec.analisibanka.it. )
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa inoltre che i dati personali che riguardano gli interessati e che verranno forniti alla citata Associazione saranno oggetto di trattamento per finalità strettamente e unicamente inerenti alle attività principali svolte da questa Associazione, e che la base giuridica del loro trattamento si fonda sull’art. 6 paragrafo 1 lettera b). I dati personali forniti non saranno divulgati e verranno conservati per le finalità esclusivamente inerenti alle attività principali svolte da questa Associazione e non saranno destinati ad una comunicazione sistematica o alla loro diffusione, salvo espresso e distinto consenso dell’interessato, o di specifiche disposizione di legge.
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 i destinatari dei dati personali trattati dall’Associazione potranno essere: altre Associazioni; i soci iscritti all’Associazione AnalisiBanka; soggetti operanti nell’ambito bancario ed in genere terzi soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per l’esercizio delle attività svolte dall’Associazione.
L’Associazione non trasferisce i dati personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. Ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali forniti dagli interessati verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività svolte dall’Associazione. Mentre i dati personali necessari ad assolvere gli obblighi e a garantire il rispetto della normativa fiscale e antiriciclaggio verranno conservati per il periodo prescritto dalla legge (10 anni).
Si comunica inoltre che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento (art. 15 lettera a);
- le categorie di dati personali che lo riguardano (art. 15 lettera b);
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni sindacali (art. 15 lettera c);
- quando possibile il periodo previsto di conservazione dei dati personali oppure, se non possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo (art. 15 lettera d);
- l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (art. 15 lettera e);
- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo (art. 15 lettera f);
- qualora i dati non fossero raccolti presso l’interessato tutte le informazioni disponibili sulla loro origine (art. 15 lettera g);
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato (art. 15 lettera h).
Per profilazione si intende una forma di trattamento automatizzato dei dati personali che valuta alcuni aspetti personali relativi alla persona fisica in particolare ai fini di analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione, gli spostamenti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 15 paragrafo 2 Regolamento (UE) 2016/679 qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (UE) 2016/679. L’interessato ha diritto di accedere facilmente ai propri dati personali e ad intervalli ragionevoli. Ai sensi dell’art. 15 paragrafo 3 Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Qualora l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dello stesso interessato, le informazioni saranno fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia dei dati personali non deve in alcun modo ledere i diritti e le libertà altrui. Ai sensi dell’art. 16 Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e tale rettifica dovrà essere effettuata senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’eventuale integrazione dei dati personali incompleti anche eventualmente fornendo una dichiarazione integrativa.
Ai sensi dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato ha altresì diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali dell’interessato se sussistono uno o più dei seguenti motivi:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17 lettera a);
- l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento dei suoi dati personali e/o particolari e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento (art. 17 lettera b);
- l’interessato si oppone al trattamento dei suoi dati personali, per motivi connessi alla sua particolare situazione, anche se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi ma a prevalere sono i suoi interessi o i diritti e le libertà fondamentali e ciò richieda la protezione dei dati personali (art 21 paragrafo 1) e inoltre l’interessato si oppone in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano quando tali dati siano trattati per finalità di marketing diretto compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa al marketing diretto (art. 17 lettera c);
- i dati personali sono stati trattati illecitamente (art. 17 lettera d); e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione cui è soggetto il titolare del trattamento o dallo Stato italiano (art. 17 lettera e).
Ai sensi dell’art. 17 paragrafo 2 Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi dell’art. 17 paragrafo 1 Regolamento (UE) 2016/679 a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi.
Ai sensi dell’art. 18 Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato ha inoltre diritto alla limitazione del trattamento che lo riguardi quando ricorra una delle seguenti ipotesi:
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali (art. 18 lettera a);
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e ne chiede invece l’utilizzo limitato (art. 18 lettera b);
- l’interessato ha necessità dei dati personali per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria anche se il titolare del trattamento non ne ha più bisogno ai fini del suo trattamento (art. 18 lettera c);
- l’interessato si è opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o è connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi compresa la profilazione, per motivi connessi alla sua situazione particolare, in attesa della verifica in merito alla eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato (art. 18 lettera d).
Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento ha l’obbligo di comunicare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679 salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Quando l’interessato lo richieda il titolare del trattamento deve comunicargli tali destinatari.
Ai sensi dell’art. 20 Regolamento (UE) 2016/679 si rende noto che l’Associazione non tratta i dati personali degli interessati con mezzi automatizzati ma esclusivamente attraverso l’utilizzo di archivi e registri cartacei e/o digitali e che pertanto il diritto alla portabilità dei dati personali dell’interessato non sussiste.
Ai sensi dell’art. 21 Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato ha diritto di opporsi al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione particolare quando tale trattamento, pur essendo lecito, sia necessario per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o per i legittimi interessi del titolare del trattamento o di terzi (art. 6 paragrafo 1 lettera e).
Ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 si comunica che l’Associazione non adotta processi decisionali automatizzati né la profilazione.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 si comunica che il diritto dell’Unione o dell’Italia può limitare, mediante interventi legislativi, la portata degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento nonché all’art. 5.
Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) 2016/679 si comunica che in caso di violazione dei dati personali, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo. La comunicazione all’interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le seguenti informazioni:
- il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni (art. 33 paragrafo 3 lettera b);
- la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali (art. 33 paragrafo 3 lettera c);
- la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l’adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi (art. 33 paragrafo 3 lettera d).
Non è richiesta la comunicazione all’interessato in caso di violazione dei dati personali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura (art. 34 paragrafo 3 lettera a);
- il titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati (art. 34 paragrafo 3 lettera b);
- detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati, in tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. (art. 34 paragrafo 3 lettera c).
Ai sensi dell’art. 34 paragrafo 4 nel caso in cui il titolare del trattamento non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati personali, l’autorità di controllo può richiedere, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui alle lettere a), b) c) dell’art. 34 è soddisfatta.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale (Garante della Privacy) e precisamente nello Stato dell’Unione Europea in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati che lo riguardano violi il Regolamento (UE) 2016/679.
L’Autorità di Controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78.
Ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679 ogni persona fisica o giuridica, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo che la riguarda.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora l’autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ai sensi dell’articolo 77. Ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679 le azioni nei confronti dell’autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’autorità di controllo è stabilita. Ai sensi del paragrafo 4 dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679 qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un’autorità di controllo che era stata preceduta da un parere o da una decisione del comitato nell’ambito del meccanismo di coerenza, l’autorità di controllo trasmette tale parere o decisione all’autorità giurisdizionale. Ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.
Ai sensi del paragrafo 79 del Regolamento (UE) 2016/679 le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un’autorità pubblica di uno Stato membro nell’esercizio dei pubblici poteri.
Ai sensi dell’art. 2-undecies D.lgs. 101/2018 si informa che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
- agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- all’attività di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
- alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
L’esercizio dei medesimi diritti può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facoltà di cui al presente comma. Ai sensi dell’art. 2-duodecies D.Lgs. 101/2018, in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento limitazioni per la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari), in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari. Si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonché’ i trattamenti svolti nell’ambito delle attività ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti. Ai sensi dell’art. 2-terdecies D.lgs. 101/2018 i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L’esercizio dei diritti di cui sopra non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui sopra deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Nerviano Mi, 25 Settembre 2020
Presidente Dottor. Marco FERFOGLIA
Associazione dei Professionisti di Banca AnalisiBanka