Di Ivo Invernizzi
Indichiamo alcuni passi importanti della raccomandazione dell’ESRB (European Systemic Risk Board o Comitato Europeo per il Rischio Sistemico) del 15 dicembre 2020 (ESRB / 2020/15)che modifica la precedente raccomandazione dello stesso ESRB / 2020/7 in tema di restrizione delle distribuzioni per le banche europee durante la pandemia COVID-19 .
‘All’inizio della pandemia COVID-19, il Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB) ha riconosciuto la necessità per le istituzioni finanziarie di mantenere un livello robusto di fondi propri per mitigare il rischio sistemico e contribuire alla ripresa economica. [..]’
‘L’ESRB è anche consapevole dell’importanza delle distribuzioni nel consentire alle istituzioni finanziarie di raccogliere capitali dall’esterno, poiché premiare gli investitori per i loro investimenti è fondamentale per la sostenibilità a lungo termine delle istituzioni e dei mercati finanziari.[..]’
‘Si raccomanda alle autorità competenti di richiedere agli istituti finanziari soggetti al loro mandato di vigilanza (*) di astenersi fino al 30 settembre 2021 dall’intraprendere una delle seguenti azioni: (a) distribuire dividendi o assumere un impegno irrevocabile a effettuare una distribuzione di dividendi; (b) riacquisto di azioni ordinarie; (c) creare l’obbligo di pagare una remunerazione variabile a un soggetto che assume un rischio significativo, almeno entro il 30 settembre 2021.’
Con riferimento al tema del’estenzione di tali tre limitazioni anche alle Controparti Centrali (Central Counterparties o CCPs) la raccomandazione così prosegue:
‘La raccomandazione ESRB /2020/7 copriva anche le controparti centrali (CCP), dato il loro ruolo di importanza sistemica nella compensazione delle transazioni sui mercati finanziari. Il risultato previsto era quello di impedire agli azionisti e al personale senior di attingere al capitale in eccesso delle CCP attraverso distribuzioni in un momento in cui il rischio operativo risultava essere nella fase più acuta[..]. L’efficacia delle misure messe in atto dalle CCP per mitigare il rischio operativo suggerisce che non è più necessario includere le CCP nell’ambito di applicazione della raccomandazione ESRB / 2020/7.
Stabilisce inoltre un obbligo di reporting a carico dei destinatari:
Ciascun destinatario è invitato a presentare una relazione sull’attuazione della Raccomandazione A entro il 15 ottobre 2021.
Nella sostanza, la raccomandazione citata va a reiterare e di fatto ricalca quanto già indicato nel comunicato BCE del 15 dicembre: il limite temporale del ‘lift’ sui dividendi è identico (30 settembre 2021), pur non specificando gli stessi limiti quantitativi indicati in tale raccomandazione ovvero il 15% degli utili cumulati e non oltre i 20 basis points di Common Equity Tier 1. Inoltre un elemento non irrilevante è il riconoscimento di una sorta di ‘esenzione’ dal divieto nel caso delle Controparti Centrali (CCPs) che potrebbe creare qualche dubbio, vista comunque la loro indiscutibile importanza sistemica.