LE COMUNICAZIONI BANCARIE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA CRISI
a cura Avv Riccardo Cammarata
Lo scorso 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14), che ha sostituito la vecchia legge fallimentare. In estrema sintesi, gli obbiettivi fondamentali di suddetta riforma sono rappresentati da un lato dalla tempestiva emersione della crisi e dall’altro dalla maggiore efficienza delle procedure concorsuali. Per quanto riguarda il ruolo degli istituti di credito, non può passare inosservata la nuova disposizione, contenuta nell’art. 25-decies del codice, che introduce dei veri e propri obblighi di comunicazione in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari.
In particolare, ai sensi della norma sopra richiamata «Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti».
Come correttamente osservato dai primi commentatori della nuova normativa, si tratta di una disposizione che introduce un dovere di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari che, ove disatteso, potrebbe introdurre a nuove forme di responsabilizzazione degli stessi e che, nello stesso tempo, rende i sindaci i terminali di ulteriori notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio, in grado di far percepire immediatamente se la situazione finanziaria dell’impresa sta precipitando (v. Corte di Cassazione, relazione n. 87 del 15 settembre 2022).