L’albo delle banche, previsto dall’articolo 13 del Testo Unico Bancario, riporta l’elenco delle banche italiane e delle succursali di banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare nel nostro Paese. L’iscrizione all’albo rappresenta l’attestazione e quindi la garanzia, che tali enti sono sottoposti all’autorizzazione ed ai controlli di vigilanza.
L’articolo 64 del TUB prevede l’aggiornamento dell’albo dei gruppi bancari, contenente l’elenco e la relativa composizione dei gruppi. La società capogruppo può essere una: banca italiana, società finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista. L’iscrizione all’albo attesta conseguentemente l’appartenenza delle singole società ad un gruppo bancario, ciò conferma per esse l’applicazione della relativa disciplina di vigilanza.