Acquisto e gestione di crediti bancari in sofferenza: le novità in arrivo – Marzo 2024
di Riccardo Cammarata*
Il Dipartimento del Tesoro ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Europea 2021/2167 (c.d. Secondary Market Directive). La Direttiva Europea sopra richiamata si prefigge due obiettivi: i) l’istituzione di un quadro regolatorio unitario per i soggetti incaricati di gestire e recuperare crediti non-performing di origine bancaria; ii) la costituzione di un mercato secondario del credito unico, eliminando le barriere nazionali.
L’ambito di applicazione della nuova normativa
Possiamo dire, sin da subito, che l’impatto della riforma sarà abbastanza limitato, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Il legislatore italiano, infatti, nel recepire la Direttiva Europea, ha deciso di escludere dall’ambito di applicazione della riforma le cessioni dei crediti UTP (Unlikely To Pay) e il settore delle cartolarizzazioni, effettuate ai sensi della Legge n. 130/1999. In caso di cartolarizzazione, quindi, le sofferenze continueranno ad essere gestite da banche o intermediari finanziari ex art. 106 del Testo Unico Bancario.
Acquirenti e gestori di crediti NPL
In sostanza, potranno essere «acquirenti di crediti in sofferenza» anche le persone fisiche o giuridiche, diverse da una banca, che nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale acquistano crediti in sofferenza. L’acquirente di crediti in sofferenza sarà comunque tenuto a nominare un gestore di crediti in sofferenza (oppure una banca o un intermediario finanziario di cui all’art. 106 TUB) per l’esercizio dell’attività di gestione dei crediti.
Il nuovo albo dei gestori di crediti NPL
L’attività di gestione di crediti in sofferenza, secondo il nuovo quadro normativo, sarà riservata a tre categorie di soggetti: 1) le banche; 2) gli intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 TUB; 3) i gestori di crediti in sofferenza appositamente autorizzati da
Banca d’Italia. Sotto tale profilo, si prevede la creazione di un nuovo albo, quello dei gestori di crediti in sofferenza, tenuto da Banca d’Italia. I gestori di crediti in sofferenza, per ottenere l'iscrizione nel nuovo albo, dovranno evidentemente presentare una serie di requisiti, specificamente elencati dal Decreto Legislativo; dovranno, ad esempio, possedere la forma della società di capitali o della società cooperativa, avere la sede legale e la direzione generale in Italia, garantire un’adeguata organizzazione interna, anche per poter assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami. Nell’ambito delle proprie prerogative, la Banca d’Italia potrà emanare disposizioni di carattere generale sui gestori di crediti in sofferenza, aventi ad oggetto il governo societario, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
Le tutele per i debitori ceduti
La nuova normativa prevede anche il rafforzamento delle tutele per i debitori ceduti.
Le regole di condotta
In particolare, gli acquirenti di crediti in sofferenza e i gestori di crediti in sofferenza, nei rapporti con i debitori: a) si dovranno comportare secondo correttezza, diligenza e trasparenza; b) dovranno fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli; c) dovranno garantire la riservatezza dei dati personali; d) nelle comunicazioni con i debitori dovranno agire senza molestia, coercizione o indebito condizionamento.
La comunicazione di avvenuta cessione del credito
Si prevede, altresì, un'informativa specifica verso i debitori ceduti, proprio per garantire la massima trasparenza (anche per le cessioni effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione). In caso di acquisto di crediti in sofferenza, infatti, il gestore di crediti in sofferenza (così come la banca o l’intermediario ex art. 106 TUB), comunicherà individualmente al debitore ceduto l’avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole dopo la cessione e in ogni caso prima dell’avvio del recupero del credito. Il contenuto e le modalità delle comunicazioni in questione verranno stabilite da Banca d’Italia.
Reclami ed esposti
Viene quindi affidato alla Banca d’Italia il compito di disciplinare le procedure che i gestori di crediti in sofferenza dovranno adottare per la gestione dei reclami presentati dai debitori ceduti. I debitori, infatti, potranno presentare alla Banca d’Italia, secondo la procedura dalla stessa pubblicata, esposti relativi agli acquirenti di crediti in sofferenza, ai gestori di crediti in sofferenza o ai soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza.
Alcune considerazioni sulla riforma che verrà
Come già accennato, l'intervento normativo in esame, anche se degno di attenzione, andrà ad impattare in minima parte sul mercato italiano dei crediti bancari deteriorati. Perché in minima parte? Perché esaminando lo schema di Decreto Legislativo, ci si accorge subito che il legislatore italiano ha escluso dall'ambito di applicazione della riforma due settori importanti: 1) le cessioni dei crediti UTP; 2) le operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi della Legge n. 130/1999.
Si consideri, inoltre, che molti servicer attualmente operativi, essendo intermediari finanziari vigilati (quindi già iscritti nell’albo ex art. 106 TUB), non verranno toccati dalla riforma. La nuova normativa avrà sicuramente un impatto diretto sulle società di recupero crediti ex art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773). Queste ultime, infatti, per continuare ad operare come gestori, dovranno presentare l'istanza per l’scrizione nel nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza, tenuto da Banca d’Italia. Sicuramente positiva la parte della riforma in cui si prevede un’attenzione particolare per le tutele dei debitori ceduti (in generale già riconosciute all’interno del codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito adottato da UNIREC). Tutti i gestori di crediti NPL, infatti, si dovranno attenere a precise regole di condotta e dovranno adottare procedure adeguate al fine di garantire la gestione dei reclami. Posto quanto sopra, lo schema di Decreto Legislativo, in seguito alla consultazione pubblica, potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni. La Banca d’Italia avrà il compito di dettare le disposizioni di attuazione.
* Membro della Commissione Diritto Bancario e Terzo Settore –