Bilancio bancario e IFRS 9

Aprile, 2018

Autore: dr. FERFOGLIA Marco e dr. SOLDI Giuliano
Le opinioni espresse non impegnano la responsabilità della società di appartenenza

Riproduzione vietata/Partial or total reproduction and trasmission is forbidden

1. Introduzione 

Con il quinto aggiornamento della Circolare 262 della Banca d’Italia, le banche italiane sono obbligate a redigere dall’esercizio 2018 il Bilancio secondo i nuovi schemi standard, questo consegue dal fatto che la Banca d’Italia dispone di espressi poteri per stabilire le forme tecniche dei bilanci su base individuale e consolidata, come previsto dall’articolo 43 del d.lgs. n.136/2015.
La citata Circolare ha tenuto in considerazione il recepimento anche per il settore creditizio degli importanti principi contabili internazionali come l’IFRS 9, IFRS 7 e IFRS 15.
Nello specifico l’obiettivo principale dell’IFRS 9 è quello di fornire dei principi utili per rilevare le attività e le passività finanziarie (strumenti finanziari), in modo tale che gli utilizzatori del bilancio dispongano di informazioni sostanziali per esprimere delle valutazioni in relazione alle poste e ai flussi finanziari generati dall’banca.
Le principali novità introdotte fanno riferimento alla: 

  • Nuova classificazione e misurazione degli strumenti finanziari.
  • Nuovo modello di svalutazione dei crediti (impairment).
  • Revisione della rappresentazione contabile delle operazioni di copertura (hedge accounting).
  • Ridefinizione dei diversi schemi di Bilancio e della Nota Integrativa. 

2. Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari 

Il principio contabile IFRS 9 introduce una nuova classificazione delle categorie di appartenenza degli strumenti finanziari, che deve essere effettuata considerando congiuntamente: 

  1. La verifica del business model adottato dalla banca nella gestione degli strumenti finanziari. Con tale analisi si intende valutare se le attività finanziarie sono detenute per incassare i flussi di cassa, oppure per vendere le attività finanziarie o per entrambi gli scopi. A tal fine gli enti creditizi devono elaborare politiche interne e procedure adeguate per la valutazione dei modelli di business (opportunamente vincolate alla governance, ai meccanismi di remunerazione e alla gestione dei rischi) al fine di classificare gli strumenti finanziari in base ai nuovi criteri contabili. 
  2. La verifica, avviene tramite un processo adeguatamente standardizzato, delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa derivanti dall’attività finanziaria, utilizzando l’SPPI test (1) (Soley payment of principal and interest test). A differenza dell’identificazione del business model, che deve essere condotta ad un livello superiore di aggregazione di asset, l’analisi delle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa deve essere eseguita su ciascun asset al momento della loro iscrizione iniziale in bilancio. Il test in esame mira a verificare se i cash flow generati alle date prefissate rappresentano esclusivamente (solely) il pagamento del capitale (principal) e degli interessi (interest). Il superamento dell’SPPI test permette alla banca di iscrivere l’asset al Costo ammortizzato (AC) o al Fair value through other comprehensive income (FVTOCI), posto che l’asset in questione rientri in uno dei due business model. Laddove tale condizione non sia verificata e nei casi in cui il business model sia quello di trading l’asset rientrerà nella terza categoria di misurazione, ovvero il Fair value through profit and loss (FVTPL). 

L’IFRS 9 prevede, pertanto, che tramite le due verifiche indicate sopra (relative al business model e alle caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa) l’ente creditizio possa classificare l’asset in uno dei seguenti nuovi portafogli contabili: 

a) Attività finanziarie detenute al fair value con impatto a Conto Economico (2)
(FVTPL, Fair Value Through Profit and Loss)
Questa classificazione fa riferimento: -a In via principale agli strumenti finanziari detenuti con finalità di trading. -b Strumenti finanziari per i quali si è deciso di esercitare la fair value option, ovvero designati in modo irrevocabile come FVTPL, qualora con detta classificazione si riesca ad eliminare o ridurre fenomeni che altrimenti determinerebbero delle asimmetrie contabili. -c In via residuale vengono assegnate a tale categoria tutti quegli strumenti finanziari che non hanno le caratteristiche per essere classificati come AC e FVTOCI.
Tali strumenti finanziari vanno valorizzati in base al metodo del fair value, mentre gli impatti economici verranno registrati direttamente conto economico. 

b) Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (3)
(FVTOCI, Fair Value Through Other Comprehensive Income) 

Presso questa nuova voce vanno registrati gli strumenti finanziari che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: – Attività possedute nell’ambito di un business model, il cui obiettivo è conseguito sia incassando i flussi di cassa previsti contrattualmente, sia procedendo alla cessione di tali attività. – I termini contrattuali delle attività danno origine, per specifiche date, a flussi di cassa derivanti da rimborsi di capitale nominale e da interessi calcolati in relazione all’ ammontare del valore nominale residuo.
La valutazione di questo strumento finanziario viene effettuata al fair value, con impatto nella voce del patrimonio netto “riserve di valutazione”. 

c) Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (4) 
(AC, Amortised Cost) 

Per tali strumenti debbono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: – Le attività finanziarie sono possedute nell’ambito di un modello di business il cui obiettivo è quello di incassare i relativi flussi di cassa contrattuali. – I relativi termini contrattuali delle attività prevedono per date prestabilite dei flussi di cassa, rappresentati unicamente da pagamenti di capitale nominale e di interessi determinati sull”ammontare del valore nominale residuo.
La valutazione contabile di riferimento deve essere fatta al “costo ammortizzato”. 

3. Nuovo modello di svalutazione dei crediti (impairment) 

Il principio contabile IFRS 9 contempla per gli strumenti finanziari un nuovo sistema di calcolo per definire le rettifiche di valore sui crediti (impairment), in relazione al relativo peggioramento della loro qualità creditizia. In quanto l’esperienza della crisi finanziaria ha evidenziato che l’incurred loss model (modello basato sulle perdite subite) ha fallito nella rilevazione delle perdite e ha mostrato un comportamento fortemente prociclico. Per questi motivi, nel 2008, lo IASB ed il FASB hanno istituito un gruppo di esperti, il Financial Crisis Advisory Group, con il mandato di identificare i possibili miglioramenti da attuare al fine di accrescere la fiducia degli investitori finanziari.
Il nuovo modello di impairment introdotto con la versione finale del nuovo standard, IFRS 9 (2014) rappresenta l’esito di un percorso cominciato a partire dal 2009. L’Exposure Draft Financial Instruments: Amortised Cost and Impairment è il documento che lo IASB ha pubblicato nel 2009 contenente la prima proposta di revisione del preesistente modello. 

Il nuovo modello di impairment denominato the three buckets model prevede il riconoscimento, quindi la rilevazione degli accantonamenti, delle perdite attese in funzione del grado di deterioramento del rischio di credito degli strumenti finanziari. Non è più richiesto, dunque, il manifestarsi di un evento o segnale esplicito di perdita effettiva per il riconoscimento di un onere. Le perdite attese dovranno essere calcolate sempre e gli accantonamenti dovranno essere aggiornati ad ogni data di reporting per riflettere le variazioni nel rischio di credito. 

Gli standard setter nell’elaborare il nuovo modello IFRS 9 hanno preferito un approccio basato sull’expected loss abbandonando l’approccio incurred loss dello IAS 39. In relazione alla valutazione delle perdite attese, il nuovo approccio si presenta come un modello prospettico (forward looking) in quanto la stima delle perdite attese, tanto su base collettiva quando individuale, deve essere effettuata ricorrendo ad informazioni verificate e disponibili senza oneri eccessivi che includano non solo dati storici ed attuali, ma anche prospettici. 

The three stage approach può essere sinteticamente rappresentato come segue: 

Stage 1 – Performing, con rischio creditizio basso.
Qualora il rischio creditizio sia basso o successivamente alla delibera non sia aumentato in misura significativa. La stima della perdita attesa viene considerata con riferimento ai relativi portafogli collettivi per un periodo pari a 12 mesi.
Stage 2 – Under Performing, con rischio creditizio intermedio.
L’assegnazione dello strumento finanziario a questo stage può solitamente essere ricondotta ad una o più delle seguenti situazioni: un’inadempienza superiore ai 30 giorni; peggioramento del livello di rating; evidenti difficoltà economiche o finanziarie.
Con questa nuova categoria di rischio vanno misurate le perdite attese (forward looking) su un arco temporale pari alla durata contrattuale residua (lifetime), relativamente ai portafogli individuati per i quali il rischio sia aumentato in misura significativa.
Stage 3 – Non Performing, con rischio creditizio alto.
Gli strumenti finanziari ed i finanziamenti assegnati a tale categoria manifestano un rischio creditizio significativo, per i quali la perdita si è già effettivamente manifestata, ad esempio in corrispondenza di mancati pagamenti per un periodo superiore ai 90 giorni.
In questo caso il calcolo della perdita si effettua in modo analitico in relazione alle singole posizioni deteriorate, proporzionandole alla vita residua della singola esposizione (lifetime). 

4. Nuovo schema dello Stato Patrimoniale (Tavola n.1) 

Lo Stato Patrimoniale come noto è lo strumento contabile che deve fornire al lettore una visione istantanea della composizione quantitativa e qualitativa del capitale a disposizione della banca, manifestato al termine dell’esercizio contabile. La Circolare 262 della Banca d’Italia (5) ha adeguato il relativo schema di rappresentazione dello Stato Patrimoniale, per recepire le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 9, omologato con il Regolamento UE 2016/2067 del 22 novembre 2016, che ha sostituito il previgente principio contabile IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement ai fini del trattamento in bilancio degli strumenti finanziari. Le conseguenti modifiche introdotte riguardano i seguenti aspetti: gli schemi dello stato patrimoniale, conto economico, redditività complessiva, nota integrativa.
Con riferimento allo schema dello Stato Patrimoniale le nuove voci dell’Attivo, in parte già commentate, sono: 

Voce 20. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico
Tale portafoglio è ulteriormente suddiviso nelle seguenti sottovoci:
a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione;
b) Altre attività finanziarie designate al fair value;
c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.
Voce 30. Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva
Voce 40. Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato
Questa è la voce contabile di maggior consistenza per le banche, in quanto riferita alle operazioni attive come i conti correnti, mutui, leasing, acquisto di titoli di debito emessi da terzi.
Le sottovoci indicano le controparti di riferimento:
a) crediti verso banche;
b) crediti verso clientela.

Le poste contabili rappresentate nel Passivo dello Stato Patrimoniale che vengono coerentemente aggiornate sono:
Voce 10. Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato:
a) debiti verso le banche;
b) debiti verso la clientela;
c) titoli in circolazione.
La Voce 20 “Passività finanziarie di negoziazione” e la Voce 30 “Passività finanziarie designate al fair value rimangono sostanzialmente invariate nella loro denominazione. Mentre nell’ambito della Voce 100 “Fondi per rischi ed oneri” viene aggiunta una nuova sottovoce, riferibile agli accantonamenti relativi agli “impegni e garanzie rilasciate”. 

5. Nuovo schema del Conto Economico (Tavola n.2) 

Il Conto Economico, come noto, esprime gli utili o le perdite generate in un esercizio economico e viene rappresentato con una “forma a scalare e progressiva”.
Le modifiche apportate dai principi contabili internazionali, riflettono anche gli aggiornamenti delle voci che compongono lo schema di Conto Economico, con riferimento ai tre nuovi portafogli contabili. 

Le voci principali voci del Conte Economico che hanno subito delle modifiche sono così denominate:

Voce 100. Utili (perdite) da cessione o riacquisto di:
a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva;
c)  passività finanziarie.
Questa voce, aggiornata solo per quanto riguarda le relative sottovoci, rappresenta la sintesi dei saldi positivi e negativi generati dalla vendita delle attività e delle passività finanziare, diverse da quelle detenute per la negoziazione e da quelle valutate al fair value con impatto sul conto economico.
Voce 110. Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto al conto economico:
a)  attività e passività finanziarie designate al fair value;
b)  altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value.
Congiuntamente alle sue sottovoci, questa nuova voce riporta per gli strumenti finanziari FVTPL il saldo netto economico in relazione alle transazioni e alle valutazioni al fair value.
Voce 130. Rettifiche/riprese di valore nette per il rischio di credito di:
a)  attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
b)  attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva.
Con questa importante voce viene rappresentato l’impatto sul Conto Economico generato dal rischio creditizio della banca, qualunque sia lo stadio (stage) di rischio di credito cui tali attività sono assegnate. Pertanto in tale conto confluiscono, oltre alla contabilizzazione delle rettifiche, anche le registrazioni delle perdite e gli eventuali recuperi da incassi relativi alle attività finanziarie precedentemente oggetto di write off.
Come si evince dalla visione del nuovo Stato Patrimoniale (Tavola 2) sono state modificate o integrate anche le voci numero: 10, 140, 170 e 290. 

6. Nota Integrativa, nuove evidenze 

La Nota Integrativa, aggiornata anch’essa sulla base degli standard contabili IFRS, ha finalità informative utili per comprendere la formazione del bilancio del quale risulta parte integrante.
Sono numerose e significative le modifiche apportate alla Nota Integrativa, tra queste segnaliamo la nuova informativa che deve essere rappresentata per quanto riguarda la manifestazione contabile del rischio di credito in relazione al suo: 

  • Aspetto qualitativo (6). Devono essere rappresentati i “metodi utilizzati per misurare le perdite attese”, “le esposizioni creditizie deteriorate”, “le politiche di write off”, “le politiche di rinegoziazione delle attività finanziarie ed esposizioni oggetto di concessione con i relativi effetti sulla misurazione delle perdite attese”. 
  • Aspetto quantitativo. Vanno considerate e rappresentate sia le esposizioni creditizie per “cassa” come quelle “fuori bilancio”. Inoltre, le nuove tabelle debbono riportare, oltre ad i valori lordi delle esposizioni, gli aspetti dinamici delle rettifiche di valore in relazione ai relativi accantonamenti complessivi. 

7. Implicazioni derivanti dall’adozione del IFRS 9 

Un’analisi dell’European Banking Authority (7), sugli impatti qualitativi e quantitativi derivanti dall’ applicazione del IFRS 9, ha stimato che il portafoglio delle banche europee potrà mediamente essere così formato: 76% Amortised Cost, 16% FVTPL, 8% FVOCI. Sempre con la medesima analisi l’EBA ha ipotizzato che l’impatto sui bilanci bancari, generato dall’adozione dei nuovi principi contabili, determinerà mediamente un assorbimento dei fondi propri pari a circa 35 basis point del Total Capital Ratio. Tale impatto deriva in via principale dall’adozione del nuovo modello di valutazione dei crediti di tipo prospettico (forward looking) ed in minore misura dalla nuova classificazione degli strumenti bancari.
Per le banche, gli intermediari finanziari 106 e le imprese di investimento è stata introdotta una disciplina transitoria (8), per rendere graduale l’impatto del nuovo principio contabile ed evitare che con la sua applicazione si possano determinare effetti improvvisi e consistenti sulla capacità di rispettare i requisiti prudenziali. La disciplina transitoria consentirà di distribuire il citato l’impatto sui fondi propri lungo un arco temporale di cinque anni, ovvero dal 2018 al 2022. 

Le implicazioni di carattere gestionale connesse all’applicazione dei nuovi principi contabili, non interessano unicamente l’area amministrativa e gli aspetti da essa trattati in materia di tenuta delle scritture contabili e di redazione del Bilancio, ma impattano anche nei confronti di altre funzioni delle banche, coinvolgendo diverse aree organizzative sia in modo diretto che in modo indiretto.
Gli ambiti maggiormente chiamati in causa riguardano:
L’area commerciale. Risulterà necessario ridisegnare le politiche commerciali, in relazione alla tipologia e natura dei prodotto offerti e di quelli da proporre in futuro. Le banche potrebbero infatti valutare di limitare la vendita di prodotti o di determinate forme tecniche nel caso questi falliscano SPPI test, al fine di evitare l’incremento del portafoglio misurato al FVTPL. Risulterà opportuno rivedere le politiche di pricing per moderare, già in fase di concessione, iniziale gli elementi di rischio prospettici (forward looking), attraverso l’adozione di tecniche di determinazione del pricing in un’ottica risk adjusted.
L’Area Crediti. Risulterà necessario predisporre tecniche di valutazione del merito creditizio non più unicamente su base storica (backward looking), ma anche di carattere prospettico (forward looking); ad esempio concentrandosi sulla capacità del affidato di generare nel futuro adeguati cash flow.
Il Risk Management utilizzerà e condividerà i dati proposti dalla contabilità, anche nell’ambito della redazione del bilancio. Risulterà necessario ponderare le scelte in sede di First Time Adoption (FTA) e verificare nel tempo l’evoluzione dei vari portafogli delle attività finanziarie, in particolare quelli derivanti dai passaggi nell’ambito dei diversi stage.
Il potenziamento dei processi di identificazione preventiva del rischio di default della controparte dovrà essere completato anche mediante l’individuazione di indicatori di natura anticipatrice (early warning), primo argine per limitare il deterioramento del portafoglio crediti della banca. 

8. Osservazioni 

Il Bilancio bancario nella sua nuova versione risulta un’espressione integrata di più aspetti, ove le componenti gestionali e quelle relative alle componenti di rischio risultano maggiormente integrate tra loro. Lo stesso bilancio, per una scelta effettuata da Banca d’Italia, riflette anche gli eventi correlati alle segnalazioni statistiche di vigilanza europee (FINREP), come pure le segnalazioni di natura prudenziale (COREP). Potremmo quindi dire che ora il bilancio rappresenta un’espressone univoca degli eventi che si sono manifestati nella banca. 

La conformazione del Bilancio è stato aggiornata, a seguito delle indicazioni degli organismi di regolamentazione contabile e del legislatore comunitario, introducendo una nuova classificazione e misurazione degli strumenti finanziari con lo scopo di incorporare una più adeguata e tempestiva rilevazione degli accantonamenti creditizi, in chiave anche prospettica. 

Per contro nel contesto italiano, ove il quadro normativo per quanto riguarda il recupero ed il contenzioso del credito appare ancora fortemente inadeguato, la relativa rappresentazione dei portafogli creditizi può risultare ancora incerta e passibile di ulteriori interventi. 

Sebbene i principi contabili mirano ad una normalizzazione e standardizzazione delle diverse poste contabili, i conseguenti schemi contabili del Bilancio nel loro insieme non facilitano un’immediata lettura. Ad esempio il Conto Economico, nella sua forma a scalare, non circoscrive i risultati caratteristici rispetto a quelli ordinari e straordinari. 

Revisione del Paper
Il presente Paper è stato visionato dal Responsabile Scientifico dell’Associazione congiuntamente ad altri componenti dell’associazione. 

Note: 

  1. Il Test SPPI permette di individuare quali strumenti finanziari le cui caratteristiche contrattuali si discostano da un semplice contratto di credito (basic lending arrangement), imponendo per essi una valutazione a FVTPL. In alcuni casi appare semplice verificare se le condizioni contrattuali dei flussi di cassa soddisfano i criteri dell’SPPI Test, in altri invece è richiesta una valutazione più accurata. A tal fine, lo standard nell’Appendice B fornisce esaustive indicazioni. 
  2. Riferimento al IFRS 7, 3 novembre 2008, paragrafo 8 lettera a. 
  3. Riferimento al IFRS 7, 3 novembre 2008, paragrafo 8 lettera h. 
  4. Riferimento al IFRS 7, 3 novembre 2008, paragrafo 8 lettera f. 
  5. Circolare Banca d’Italia n.262, quinto aggiornamento del 22 dicembre 2017, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”. 
  6. Informativa prevista dal IFRS 7 del 3 novembre 2008. 
  7. EBA Report on “Results from the second Eba Impact Assessment of IFRS 9” del 13 luglio 2017. L’analisi in questione ha analizzato le risultanze, a dicembre 2016, di 54 banche europee prevalentemente di maggiori dimensioni (important institution). 
  8. Modifica del Regolamento UE 575/2013 del 12 dicembre 2017, con l’inserimento dell’articolo 473 bis relativo alle “disposizioni transitorie volte ad attenuare l’impatto dell’introduzione dell’IFRS 9 sui fondi propri”. 

Normative essenziali di riferimento

  • Principi Contabili Internazionali: IFRS 9, IFRS 7, IFRS 15.
  • Regolamento UE 2016/1905 del 22 settembre 2016.
  • Regolamento UE 2016/2067 del 22 novembre 2016.
  • “EBA Report on Results from the second Eba Impact Assessment of IFRS 9”, del13 luglio 2017.
  • “Analisi tematica dell’MVU sull’IFRS 9”, BCE, Novembre 2017. 
  • Circolare banca d’Italia 262 “Il Bilancio Bancario, schemi e regole di compilazione”, quinto aggiornamento del 22 dicembre 2017.
  • Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 22 dicembre 2017. 

Siti di Riferimento 

  • http://www.fasb.org/home
  • https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
  • http://www.bancaditalia.it/ 

L’Associazione si rende disponibile ad effettuare gli appositi aggiornamenti e correzioni. analisibanka@analisibanka.it 

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.